Art. 10.
(Magistrati di complemento distrettuali).

      1. Con i regolamenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 9, il Ministro della giustizia può provvedere alla formazione presso ogni corte d'appello, all'interno

 

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della pianta organica dei magistrati di complemento, della pianta organica dei magistrati di complemento distrettuali, costituita da magistrati di complemento destinati a svolgere le funzioni di magistrato distrettuale ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge 13 febbraio 2001, n. 48. Il numero di posti della pianta organica dei magistrati di complemento distrettuali non può essere superiore ad un quarto dei posti della pianta organica dei magistrati di complemento. I magistrati di complemento distrettuali non possono essere chiamati a sostituire i magistrati di appello.